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Ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato

La valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è normata dall’art. 4 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122. e in particolare: Comma 5: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico”.

L’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione è normata dall’art. 6 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122. e in particolare: Comma 1: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”.

A) Criteri per “Sospensione del giudizio” alla classe successiva:

  1. Numero delle insufficienze: si procede alla sospensione del giudizio nei seguenti casi:
    • Indirizzo Scientifico di ordinamento e PNI, classi del biennio (escluso Linguistico): fino a due gravi insufficienze o tre insufficienze( di cui una grave)
    • Indirizzo Linguistico, Triennio Sociopsicopedagogico, Triennio Tecnologico e Biologico: fino a tre gravi insufficienze
  2. In presenza di ulteriori insufficienze, per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione a:
    • Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
    • Classe I: attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma.
    • Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi.
    • Progressione rispetto al livello di partenza
    • Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi:
      • partecipazione ( passiva, accettabile, attiva…) anche nelle attività di tirocinio (indirizzo sociopsicopedagogico) e nell’area di progetto (triennio indirizzi Brocca):
      • impegno (del tutto inadeguato non sempre adeguato, settoriale, adeguato, costante…
      • interesse ( nullo, selettivo, proficuo, costante…
      • frequenza ( assidua…)

B) Criteri per la non ammissione alla classe successiva:

Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, constata:

  • la presenza di più insufficienze gravi/gravissime , tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva
  • la presenza di incompletezze nella preparazione delle discipline……………
  • l’esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta
  • la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base
  • l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva
  • la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza
  • le attitudini dall’alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma
  • il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, …) e le capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, …)
  • la partecipazione ( passiva, selettiva, …) l’impegno (inadeguato, parziale, …), l’interesse (nullo, selettivo, …) , la frequenza (saltuaria, …)
  • eventuali altre segnalazioni
Ultima modifica: 30 dicembre 2009