Valutazione
La valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è normata dall’art. 4 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122. e in particolare:
Comma 5: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico”.
L’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione è normata dall’art. 6 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122. e in particolare:
Comma 1: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”.
A) criteri per “Sospensione del giudizio” alla classe successiva:
- Numero delle insufficienze: si procede alla sospensione del giudizio nei seguenti casi:
- Indirizzo Scientifico e PNI, classi del primo biennio (escluso II Linguistico): fino a due gravi insufficienze o tre insufficienze (di cui una grave)
- Indirizzo Linguistico (esclusa la I), Triennio Sociopsicopedagogico, Triennio Tecnologico e Biologico: fino a tre gravi insufficienze
- In presenza di ulteriori insufficienze, per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione a:
- Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
- Classe I: attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma.
- Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi.
- Progressione rispetto al livello di partenza
- Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi:
- partecipazione ( passiva, accettabile, attiva…) anche nelle attività di tirocinio (indirizzo sociopsicopedagogico) e nell’area di progetto (triennio indirizzi Brocca):
- impegno (del tutto inadeguato non sempre adeguato, settoriale, adeguato, costante…)
- interesse ( nullo, selettivo, proficuo, costante…)
- frequenza ( assidua…)
B) Criteri per la non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, constata:
- la presenza di più insufficienze gravi/gravissime , tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva
- la presenza di incompletezze nella preparazione delle discipline……………
- l’esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta
- la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base
- l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva
- la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza
- le attitudini dall’alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma
- il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, …) e le capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, …)
- la partecipazione (passiva, selettiva, …) l’impegno (inadeguato, parziale, …), l’interesse (nullo, selettivo, …) , la frequenza (saltuaria, …)
- eventuali altre segnalazioni
